Statuto
Articolo 1
E' costituito il Coordinamento Nazionale degli Studenti di Biotecnologie,
associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, composto dai Rappresentanti
degli Studenti dei Corsi di Laurea in Biotecnologie aderenti al coordinamento.
Articolo 2
Il Coordinamento Nazionale ha il compito di raccordare le attività dei Rappresentanti
degli Studenti dei Corsi di Laurea aderenti per quanto concerne tematiche di interesse
nazionale comune agli studenti di Biotecnologie, nella piena salvaguardia dei principi
di autonomia di ciascuna Università sanciti dalle leggi in vigore e dagli statuti dei
singoli atenei.
Il Coordinamento rappresenta in sede nazionale le istanze degli studenti dei Corsi di
Laurea in Biotecnologie che ne fanno parte.
Articolo 3
Ogni anno accademico, a turno, il Coordinamento affida la Presidenza ai
Rappresentanti degli Studenti di uno dei Corsi aderenti che, autonomamente, nominano
un Presidente .
Il Coordinamento nomina un Vicepresidente fra i Rappresentanti di un altro Ateneo e un
Segretario che svolge anche le funzioni di Tesoriere.
La sede del Coordinamento, ogni a.a., corrisponde a quella del Corso cui è affidata
la Presidenza
Articolo 4
Il Coordinamento si riunisce su convocazione del Presidente, un minimo
di due volte l'anno o ogni volta che due dei Corsi aderenti lo richiedano, anche in
forma ristretta con la presenza di un Rappresentante per ciascun corso.
Articolo 5
Le decisioni sono assunte collegialmente e, ove opportuno, vengono prodotte
documentazioni sul lavoro svolto e proposte da presentare alle istituzioni nazionali
o da discutere in ciascuna Università.
Articolo 6
Il Presidente svolge la funzione di coordinare le attività e di sintesi delle
posizioni espresse dal Coordinamento, e rappresenta il Coordinamento quando necessario.
Articolo 7
Il Patrimonio sociale è indivisibile e costituito.
Il fondo del Coordinamento è costituito tramite:
· autofinanziamento
· contributi provenienti da Enti, Associazioni, Fondazioni etc.
Il Coordinamento si dà un regolamento per il proprio funzionamento, l'utilizzo del Fondo
e il Bilancio.
Articolo 8
Aderiscono al Coordinamento Nazionale degli Studenti di Biotecnologie i Corsi di Laurea i cui Rappresentanti abbiano sottoscritto il presente Statuto.
Lo scioglimento del Coordinamento deve essere deliberato con due delibere a
distanza di almeno un mese adottate con maggioranza dei 2/3 dei Corsi aderenti.
Articolo 9
Per quanto non previsto o diversamente disposto valgono le norme vigenti, e
segnatamente gli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
lì 29 novembre 1999.